Art. 6.
(Rapporti con il Parlamento e con il Governo in materia di legislazione minorile).

      1. L'Autorità garante esprime il proprio parere in ordine ai progetti di legge, nonché agli schemi di atti normativi del Governo, che concernono i settori di sua competenza.
      2. Il parere previsto dal comma 1 deve essere espresso entro un mese dalla richiesta.
      3. Sui provvedimenti legislativi che riguardano i settori di sua competenza l'Autorità garante è altresì sentita in audizione, su iniziativa parlamentare o su sua richiesta.