1. L'Autorità garante esprime il proprio parere in ordine ai progetti di legge, nonché agli schemi di atti normativi del Governo, che concernono i settori di sua competenza.
2. Il parere previsto dal comma 1 deve essere espresso entro un mese dalla richiesta.
3. Sui provvedimenti legislativi che riguardano i settori di sua competenza l'Autorità garante è altresì sentita in audizione, su iniziativa parlamentare o su sua richiesta.